Il Coaching appartiene alla categoria delle professioni non ordinistiche. La legge 4/2013 ha riformato l’esercizio di tali professioni.
La nuova normativa si propone di dare un inquadramento all’attività di quei professionisti, sempre più numerosi e in tendenza con l’evoluzione del mercato, che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico.
Appartengono all’elenco delle professioni senza albo della legge 4/2013 una serie di figure come, per esempio, tributaristi, amministratori di condominio, consulenti legali in materie stragiudiziali, urbanisti. Vi possono figurare anche professioni nuove come pubblicitari, disaster manager, componenti di organismi di vigilanza anticorruzione e molte altre professioni.NB.
E’ obbligatorio che chiunque svolga una delle professioni non ordinistiche quali il coaching, contraddistingua la propria attività indicandone la fonte, “professionista ex legge 4/2013” , in ogni documento e rapporto scritto con il cliente.
L‘inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo.
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